Ultimo aggiornamento : 10/03/2023
ORIGINE DELL’INDENNITÀ
Il lavoratore privato del suo lavoro involontariamente (e cioè : licenziamento per qualsiasi motivo, fine di un contratto a tempo determinato, interruzione del lavoro chiamata “rupture conventionnelle”, interruzione del contratto per motivi economici (art. L. 1233-3 del Code du travail), dimissioni considerate “legittime” dall’assicurazione) ha diritto ad un reddito sostitutivo dello stipendio.
Questo reddito viene erogato sotto forma di indennità che possono provenire :
- dal regime dell’assicurazione disoccupazione propriamente detta, gestito pariteticamente e finanziato dai contributi dei datori di lavoro nella misura del 4,20% dello stipendio. Non vi è più nessuna contribuzione a carico del lavoratore dipendente.
- dal regime di solidarietà, finanziato dallo Stato e dal cosiddetto “1%” dei diendenti statali.
Questo regime di solidarietà si rivolge a coloro che :- non possono (per mancanza di attività lavorativa precedente),
- o non possono più
beneficiare dell’assicurazione disoccupazione.
Il « PÔLE EMPLOI » (Polo Impiego)
Tutte le politiche per l’occupazione, il regime di assicurazione disoccupazione e il regime di solidarietà sono gestiti da un unico ente, il «PÔLE EMPLOI ».
LE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
In caso di perdita involontaria dell’occupazione il lavoratore ha diritto a delle indennità di disoccupazione.
La durata e l’importo di queste indennità dipendono :
- dalla durata dell’affiliazione, cioè dalla durata dei versamenti al regime di assicurazione contro la disoccupazione nel periodo precedente la rottura del contratto di lavoro,
- dall’età
- dall’importo del salario giornaliero precedente (detto « salario giornaliero di riferimento » – S.G.R.).
Per calcolare la durata di affiliazione al regime di assicurazione disoccupazione possono valere anche i periodi di lavoro effettuati in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo e Svizzera, secondo il principio della totalizzazione previsto dal Regolamento Europeo 883/04.
L’IMPORTO DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
L’indennità di disoccupazione viene chiamata « A.R.E. » (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, cioè : Assegno di Aiuto al Ritorno all’Occupazione).
L’importo lordo giornaliero dell’ « A.R.E » è pari (dati al 01/07/2022) :
- a 40,4 % del salario giornaliero di riferimento (S.G.R.), al quale si aggiunge una parte fissa di 12,47 €
- oppure al 57 % dell’ S.G.R.
Verrà adottato il calcolo più favorevole.
L’importo dell’assegno « A.R.E. » sarà compreso tra :
- un minimo = 30,42 €
- un massimo = 75 % dell’ S.G.R.
DURATA DEI VERSAMENTI DELLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE |
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per chi ha meno di 53 anni di età[1] |
per chi ha 53 anni e oltre |
durata di affiliazione all’assicurazione disoccupazione |
130 giorni o 910 ore |
130 giorni o 910 ore |
durata dei versamenti dell’indennità |
durata uguale alla durata di affiliazione |
durata uguale alla durata di affiliazione |
durata massima dei versamenti dell’indennità |
730 giorni (24 mesi) |
30 mesi per chi ha 53 e 54 anni |
PER SAPERNE DI PIU’ :
[1] L’età viene valutata alla fine del contratto di lavoro