L’assicurazione disoccupazione

Ultimo aggiornamento : 10/03/2023

ORIGINE DELL’INDENNITÀ

Il lavoratore privato del suo lavoro involontariamente (e cioè : licenziamento per qualsiasi motivo, fine di un contratto a tempo determinato, interruzione del lavoro chiamata “rupture conventionnelle”,  interruzione del contratto per motivi economici (art. L. 1233-3 del Code du travail), dimissioni considerate “legittime” dall’assicurazione) ha diritto ad un reddito sostitutivo dello stipendio.

Questo reddito viene erogato sotto forma di indennità che possono provenire :

  • dal regime dell’assicurazione disoccupazione propriamente detta, gestito pariteticamente e finanziato dai contributi dei  datori di lavoro nella misura del 4,20% dello stipendio. Non vi è più nessuna contribuzione a carico del lavoratore dipendente.
  • dal regime di solidarietà, finanziato dallo Stato e dal cosiddetto “1%” dei diendenti statali.
    Questo regime di solidarietà si rivolge a coloro che :

    • non possono (per mancanza di attività lavorativa precedente),
    • o non possono più
      beneficiare dell’assicurazione disoccupazione.

Il « PÔLE EMPLOI » (Polo Impiego)

Tutte le politiche per l’occupazione, il regime di assicurazione disoccupazione e il regime di solidarietà sono gestiti da un unico ente, il «PÔLE EMPLOI ».

LE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

In caso di perdita involontaria dell’occupazione il lavoratore ha diritto a delle indennità di disoccupazione.

La durata e l’importo di queste indennità dipendono :

  • dalla durata dell’affiliazione, cioè dalla durata dei versamenti al regime di assicurazione contro la disoccupazione nel periodo precedente la rottura del contratto di lavoro,
  • dall’età
  • dall’importo del salario giornaliero precedente (detto « salario giornaliero di riferimento » – S.G.R.).

Per calcolare la durata di affiliazione al regime di assicurazione disoccupazione possono valere anche i periodi di lavoro effettuati in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo e Svizzera, secondo il principio della totalizzazione previsto dal Regolamento Europeo 883/04.

L’IMPORTO DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L’indennità di disoccupazione viene chiamata « A.R.E. » (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, cioè : Assegno di Aiuto al Ritorno all’Occupazione).

L’importo lordo giornaliero dell’ « A.R.E » è pari (dati al 01/07/2022) :

  • a 40,4 % del salario giornaliero di riferimento (S.G.R.), al quale si aggiunge una parte fissa di 12,47 €
  • oppure al 57 % dell’ S.G.R.

Verrà adottato il calcolo più favorevole.

L’importo dell’assegno « A.R.E. » sarà compreso tra :

  • un minimo = 30,42 €
  • un massimo = 75 % dell’ S.G.R.

DURATA DEI VERSAMENTI DELLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

 

per chi ha meno di 53 anni di età[1]

per chi ha 53 anni e oltre

durata di affiliazione all’assicurazione disoccupazione

130 giorni o 910 ore
(6 mesi) nel corso degli ultimi 24 mesi
che precedono la fine del contratto

130 giorni o 910 ore
(6 mesi) nel corso degli ultimi 30 mesi
che precedono la fine del contratto

durata dei versamenti dell’indennità

durata uguale alla durata di affiliazione
(minimo 6 mesi)

durata uguale alla durata di affiliazione
(minimo 6 mesi

durata massima dei versamenti dell’indennità

730 giorni (24 mesi)

30 mesi per chi ha 53 e 54 anni
36 mesi per chi ha 55 anni e più

PER SAPERNE DI PIU’ :

www.pole-emploi.fr


[1] L’età viene valutata alla fine del contratto di lavoro

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