Calcolo della pensione di vecchiaia

Le pagine riguardanti la pensione di vecchiaia saranno presto aggiornate con i dati del 2023. Vi preghiamo di scusarci per la lentezza di tale aggiornamento.

4 PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHAIA

  • Lo stipendio di riferimento
  • Il tasso di calcolo
  • La durata dell’assicurazione
  • L’età al momento della domanda

Lo stipendio di riferimento : i 25 anni “migliori”

La pensione francese di basa sulla retribuzione (sistema retributivo).

Lo stipendio di riferimento è lo stipendio medio dei 25 anni « migliori », debitamente rivalutati, della carriera lavorativa.

Per questo calcolo si tiene conto solo dello stipendio sottoposto a contribuzione e che, dal 1° gennaio 2023, è la parte di stipendio da zero euro a  3.666 euro lordi mensili (il cosiddetto “plafond” di contribuzione della “Sécurité Sociale “).

Per la pensione francese « di base » o principale, detta appunto della « Sécurité Sociale » non viene versato alcun contributo per la parte di stipendio superiore al « plafond ».

Il “tasso” o percentuale di calcolo

 La pensione “piena”, è pari al 50 % dello stipendio di riferimento.

In ogni caso la pensione “di base” o pensione principale, detta anche della “Sécurité Sociale” e cioè erogata dalle Casse CNAV, CARSAT o MSA, non potrà essere superiore a 50% del cosiddetto “plafond” in vigore al momento del pensionamento e cioè, per il 2023, a 1 833 euro.

Se si richiede una decorrenza anticipata rispetto all’età pensionabile corrispondente alla propria data di nascita e se non si risponde ai requisiti di durata della contribuzione, il tasso o la percentuale di calcolo sarà definitivamente ridotto.

La durata dell’assicurazione : quanti contributi sono necessari?

La durata della contribuzione necessaria per ottenere una pensione calcolata “pienamente” aveva cominciato ad essere progressivamente aumentata fin dal 1° gennaio 2009.

La pensione così calcolata (“au taux plein”, a tasso pieno) per i nati prima del 1° gennaio 1949 si basava su 160 trimestri, cioè 40 anni.

Progressivamente il numero dei trimestri necessari è stato aumentato in questo modo:

  • nati nel 1949                       161 trimestri (40 anni e 1 trimestre)
  • nati nel 1950                       162 trimestri  (40 anni e mezzo)
  • nati nel 1951                       163 trimestri  (40 anni e 3 trimestri)
  • nati nel 1952                       164 trimestri  (41 anni)
  • nati nel 1953 e 1954      165 trimestri  (41 anni e 1 trimestre)
  • nati nel 1955, 1956, 1957        166 trimestri  (41 anni e mezzo)
  • nati nel 1958, 1959, 1960        167 trimestri  (41 anni e 3 trimestri)
  • nati nel 1961, 1962, 1963        168 trimestri  (42 anni)
  • nati nel  1964, 1965, 1966       169 trimestri (42 anni e 1 trimestre)
  • nati nel  1967, 1968, 1969       170 trimestri (42 anni e mezzo)
  • nati nel  1970, 1971, 1972       171 trimestri (42 anni e 3 trimestri)
  • nati nel  1973 e seguenti           172 trimestri (43 anni)

Per un periodo di assicurazione inferiore verrà concessa una pensione proporzionale alla durata, “pro-rata temporis”.

Un solo trimestre è sufficiente per maturare un diritto a pensione francese. Il minimo di contribuzione richiesto dalla Francia per ottenere un “pro-rata temporis” di pensione è di un solo trimestre, mentre per gli altri paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera è di un anno.
L’accredito di un trimestre da parte della Francia non dipende da un periodo effettivo di lavoro di 3 mesi ma dall’importo dello stipendio lordo percepito e dichiarato (voir page “L’assicurazione “invalidità -vecchiai-superstiti”).

L’età al momento della domanda

L’età pensionabile costituisce il punto principale della normativa francese : l’età pensionabile è stata ritardata progressivamente per tutti coloro che sono nati dal 1° luglio 1951 in poi.

Vi sono due tipi di “età pensionabile”:

  • l’età “legale” alla quale si può pretendere una pensione calcolata senza nessuna penalità a condizione di avere tutta la contribuzione necessaria,
  • l’età “del tasso pieno” quando, pur non avendo la contribuzione necessaria, si applica comunque il “tasso pieno” (50% dello stipendio medio) senza riduzione. Il montante della pensione è allora calcolato al prorata della durata della cariera.
L’età pensionabile “legale” passa da 60 a 62 anni per uomini e donne

Requisiti per poter beneficiare della pensione “legale” :

  • avere i trimestri di contribuzione necessari secondo l’età (vedi tabella precedente) : per raggiungere il totale dei trimestri necessari sono validi tutti i periodi di lavoro effettuati sia nel settore privato che nel settore pubblico e, in virtù dei Regolamenti Europei, anche i periodi di contribuzione italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

Oppure

  • essere riconosciuto/a “inapte au travail” (inabile) per motivi di salute con incapacità di lavoro riconosciuta di al meno il 50%.

IL PASSAGGIO DA 60 A 62 ANNI

data di nascita

aumento dell’età

nuova età pensionabile

nati fino al 30 giugno 1951

nessun aumento

rimane l’età di 60 anni

tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951

4 mesi

60 anni e 4 mesi

1952

9 mesi

60 anni e 9 mesi

1953

1 anno e 2 mesi

61 anni e 2 mesi

1954

1 anno e 7 mesi

61 anni e 7 mesi

1955

2 anni

62 anni

1956 e anni seguenti

2 anni

62 anni

Se nessuna di queste condizione si verifica, si può ugualmente chiedere la pensione prima dei 67 anni (o anche prima per chi è nato tra il 1951 e il 1955), ma essa sarà definitivamente ridotta.

Calcolo della riduzione : il tasso pieno del 50% dello stipendio medio sarà ridotto dell’1,25 % di stipendio per ogni trimestre mancante

  • al raggiungimento del totale dei trimestri necessari

oppure

  • al raggiungimento dell’età di 67 anni (o all’età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955 (vedi tabella precedente).

Verrà adottata la soluzione più favorevole per il pensionato.

La regola generale per un “tasso pieno” passa da 65 a 67 anni per uomini e donne, anche per chi non ha i trimestri necessari

L’età pensionabile costituisce senza dubbio il punto principale della nuova legge: la riforma ritarda progressivamente l’età pensionabile per tutti coloro che sono nati dal 1° luglio 1951 in poi.

Fino al 30 giugno 2011

Coloro che sono nati prima del 1° luglio 1951, in ogni caso, anche se non avevano i trimestri necessari, ottenevano la pensione calcolata “pienamente”, o a “tasso pieno” (“au taux plein”) e cioè 50% dello stipendio di riferimento, all’età di 65 anni.

 Dal 1° luglio 2011 in poi tale età pensionabile passa progressivamente da 65 a 67 anni secondo lo schema seguente.

Lo schema concerne in particolare coloro che sono nati negli anni dal 1951 al 1955.

Per chi è nato dopo il 1955 l’età pensionabile sarà dunque 67 anni per tutti.

IL PASSAGGIO DA 65 A 67 ANNI

data di nascita

aumento dell’età

nuova età pensionabile

nati fino al 30 giugno 1951

nessun aumento

rimane l’età di 65 anni

tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951

4 mesi

65 anni e 4 mesi

1952

9 mesi

65 anni e 9 mesi

1953

1 anno e 2 mesi

66 anni e 2 mesi

1954

1 anno e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

1955 e anni seguenti

2 anni

67 anni

Le pagine riguardanti la pensione di vecchiaia saranno presto aggiornate con i dati del 2023. Vi preghiamo di scusarci per la lentezza di tale aggiornamento.

4 PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHAIA

  • Lo stipendio di riferimento
  • Il tasso di calcolo
  • La durata dell’assicurazione
  • L’età al momento della domanda

Lo stipendio di riferimento : i 25 anni “migliori”

La pensione francese di basa sulla retribuzione (sistema retributivo).

Lo stipendio di riferimento è lo stipendio medio dei 25 anni « migliori », debitamente rivalutati, della carriera lavorativa.

Per questo calcolo si tiene conto solo dello stipendio sottoposto a contribuzione e che, dal 1° gennaio 2023, è la parte di stipendio da zero euro a  3.666 euro lordi mensili (il cosiddetto “plafond” di contribuzione della “Sécurité Sociale “).

Per la pensione francese « di base » o principale, detta appunto della « Sécurité Sociale » non viene versato alcun contributo per la parte di stipendio superiore al « plafond ».

Il “tasso” o percentuale di calcolo

 La pensione “piena”, è pari al 50 % dello stipendio di riferimento.

In ogni caso la pensione “di base” o pensione principale, detta anche della “Sécurité Sociale” e cioè erogata dalle Casse CNAV, CARSAT o MSA, non potrà essere superiore a 50% del cosiddetto “plafond” in vigore al momento del pensionamento e cioè, per il 2023, a 1 833 euro.

Se si richiede una decorrenza anticipata rispetto all’età pensionabile corrispondente alla propria data di nascita e se non si risponde ai requisiti di durata della contribuzione, il tasso o la percentuale di calcolo sarà definitivamente ridotto.

La durata dell’assicurazione : quanti contributi sono necessari?

La durata della contribuzione necessaria per ottenere una pensione calcolata “pienamente” aveva cominciato ad essere progressivamente aumentata fin dal 1° gennaio 2009.

La pensione così calcolata (“au taux plein”, a tasso pieno) per i nati prima del 1° gennaio 1949 si basava su 160 trimestri, cioè 40 anni.

Progressivamente il numero dei trimestri necessari è stato aumentato in questo modo:

  • nati nel 1949                       161 trimestri (40 anni e 1 trimestre)
  • nati nel 1950                       162 trimestri  (40 anni e mezzo)
  • nati nel 1951                       163 trimestri  (40 anni e 3 trimestri)
  • nati nel 1952                       164 trimestri  (41 anni)
  • nati nel 1953 e 1954      165 trimestri  (41 anni e 1 trimestre)
  • nati nel 1955, 1956, 1957        166 trimestri  (41 anni e mezzo)
  • nati nel 1958, 1959, 1960        167 trimestri  (41 anni e 3 trimestri)
  • nati nel 1961, 1962, 1963        168 trimestri  (42 anni)

Per chi è nato nel 1957 e anni seguenti il numero di trimestri sarà precisato con Decreto nel corso dell’anno di compimento dei 56 anni di età (e quindi per i nati nel 1960, nel corso del 20216).

Per un periodo di assicurazione inferiore verrà concessa una pensione proporzionale alla durata, “pro-rata temporis”.

Un solo trimestre è sufficiente per maturare un diritto a pensione francese. Il minimo di contribuzione richiesto dalla Francia per ottenere un “pro-rata temporis” di pensione è di un solo trimestre, mentre per gli altri paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera è di un anno.
L’accredito di un trimestre da parte della Francia non dipende da un periodo effettivo di lavoro di 3 mesi ma dall’importo dello stipendio lordo percepito e dichiarato (voir page “L’assicurazione “invalidità -vecchiai-superstiti”).

L’età al momento della domanda

L’età pensionabile “legale” passa da 60 a 62 anni per uomini e donne

Requisiti per poter beneficiare della pensione “legale” :

  • avere i trimestri di contribuzione necessari secondo l’età (vedi tabella precedente) : per raggiungere il totale dei trimestri necessari sono validi tutti i periodi di lavoro effettuati sia nel settore privato che nel settore pubblico e , in virtù dei Regolamenti Europei, anche i periodi di contribuzione italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

Oppure

  • essere riconosciuto/a “inapte au travail” (inabile) per motivi di salute con incapacità di lavoro riconosciuta di al meno il 50%.

IL PASSAGGIO DA 60 A 62 ANNI

data di nascita

aumento dell’età

nuova età pensionabile

nati fino al 30 giugno 1951

nessun aumento

rimane l’età di 60 anni

tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951

4 mesi

60 anni e 4 mesi

1952

9 mesi

60 anni e 9 mesi

1953

1 anno e 2 mesi

61 anni e 2 mesi

1954

1 anno e 7 mesi

61 anni e 7 mesi

1955

2 anni

62 anni

1956 e anni seguenti

2 anni

62 anni

Se nessuna di queste condizione si verifica, si può ugualmente chiedere la pensione prima dei 67 anni (o anche prima per chi è nato tra il 1951 e il 1955), ma essa sarà definitivamente ridotta.

Calcolo della riduzione : il tasso pieno del 50% dello stipendio medio sarà ridotto dell’1,25 % di stipendio per ogni trimestre mancante

  • al raggiungimento del totale dei trimestri necessari

oppure

  • al raggiungimento dell’età di 67 anni (o all’età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955 (vedi tabella precedente).

Verrà adottata la soluzione più favorevole per il pensionato.

La regola generale per un “tasso pieno” passa da 65 a 67 anni per uomini e donne, anche per chi non ha i trimestri necessari

L’età pensionabile costituisce senza dubbio il punto principale della nuova legge: la riforma ritarda progressivamente l’età pensionabile per tutti coloro che sono nati dal 1° luglio 1951 in poi.

Fino al 30 giugno 2011

Coloro che sono nati prima del 1° luglio 1951, in ogni caso, anche se non avevano i trimestri necessari, ottenevano la pensione calcolata “pienamente”, o a “tasso pieno” (“au taux plein”) e cioè 50% dello stipendio di riferimento, all’età di 65 anni.

 Dal 1° luglio 2011 in poi tale età pensionabile passa progressivamente da 65 a 67 anni secondo lo schema seguente.

Lo schema concerne in particolare coloro che sono nati negli anni dal 1951 al 1955.

Per chi è nato dopo il 1955 l’età pensionabile sarà dunque 67 anni per tutti.

IL PASSAGGIO DA 65 A 67 ANNI

data di nascita

aumento dell’età

nuova età pensionabile

nati fino al 30 giugno 1951

nessun aumento

rimane l’età di 65 anni

tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951

4 mesi

65 anni e 4 mesi

1952

9 mesi

65 anni e 9 mesi

1953

1 anno e 2 mesi

66 anni e 2 mesi

1954

1 anno e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

1955 e anni seguenti

2 anni

67 anni

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