La pensione complementare di reversibilità

Le pagine riguardanti la pensione di vecchiaia saranno presto aggiornate con i dati del 2023. Vi preghiamo di scusarci per la lentezza di tale aggiornamento.

ETA’ MINIMA DEI VEDOVI

Le regole sono simili sia per le Casse di pensioni complementari dell’associazione ARRCO sia per le Casse dei « quadri dirigenti »  (« cadres ») dell’associazione AGIRC, con talora qualche leggera differenza.

Regola generale

La pensione complementare di riversibilità non puo’ essere richiesta prima dell’età dei 55 anni, sia per la vedova che per il vedovo.

Eccezione

In ogni caso, se il coniuge superstite è invalido, oppure ha almeno due figli a carico la domanda puo’ essere presentata a qualsiasi età.

CALCOLO DELL’IMPORTO

La pensione complementare di riversibilità è pari al 60 % della pensione complementare personale del coniuge deceduto e non è sottoposta a limiti reddituali come la pensione delle Casse di sicurezza sociale (CNAV, CARSAT, MSA…).

La pensione complementare di riversibilità viene soppressa in caso di nuovo matrimonio.

A differenza delle pensioni della « Sécurité Sociale », una pensione complementare personale e una pensione complementare di riversibilità sono pagate separatamente.

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