ORIGINE DELL’INDENNITÀ
Il lavoratore che è stato privato involontariamente del suo lavoro ha diritto ad un reddito sostitutivo dello stipendio.
Questo reddito viene erogato sotto forma di indennità che possono provenire :
- dal regime dell’assicurazione disoccupazione propriamente detta, gestito pariteticamente e finanziato dai contributi dei lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro. La contribuzione a carico del lavoratore dipendente è del 2,40 %.
- dal regime di solidarietà, finanziato dallo Stato e dal cosiddetto « 1% » dei diendenti statali. Questo regime di solidarietà si rivolge a coloro che :
- non possono (per mancanza di attività lavorativa precedente),
- o non possono più beneficiare dell’assicurazione disoccupazione (vedi tabella « Durata dei versamenti delle indennità di disoccupazione » in fondo a questa pagina).
Il « PÔLE EMPLOI » (Polo per l’Impiego)
Dal 1° gennaio 2009 tutte le politiche per l’occupazione, il regime di assicurazione disoccupazione e il regime di solidarietà sono gestiti da un unico ente, il « PÔLE EMPLOI » frutto della fusione tra l’ex-Servizio Pubblico per l’Impiego « Agence Nationale pour l’Emploi » (ANPE) e l’ente paritario UNEDIC-ASSEDIC che gestiva l’indennizzo della disoccupazione.
LE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
In caso di perdita involontaria dell’occupazione il lavoratore ha diritto a delle indennità di disoccupazione.
La durata e l’importo di queste indennità dipendono :
- dalla durata dell’affiliazione, cioè dalla durata dei versamenti al regime di assicurazione contro la disoccupazione nel periodo precedente la rottura del contratto di lavoro,
- dall’età
- dall’importo del salario giornaliero precedente (detto « salario giornaliero di riferimento » – S.G.R.).
Per calcolare la durata di affiliazione al regime di assicurazione disoccupazione possono valere anche i periodi di lavoro effettuati in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo e Svizzera, secondo il principio della totalizzazione previsto dal Regolamento Europeo 883/04.
L’IMPORTO DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
L’indennità di disoccupazione viene chiamata « A.R.E. » (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, cioè : Assegno di Aiuto al Ritorno all’Occupazione).
L’importo lordo giornaliero dell’ « A.R.E » è pari (dati al 1.7.2015) :
- a 40,4 % del salario giornaliero di riferimento (S.G.R.), al quale si aggiunge una parte fissa di 11,76 €
- oppure al 57,4 % dell’S.G.R.
Verrà adottato il calcolo più favorevole.
L’assegno « A.R.E. » comporta :
- un importo minimo fissato a 28,58 €
- o un importo massimo : l’assegno non puo’ superare il 75 % dell’S.G.R.
DURATA DEI VERSAMENTI DELLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE |
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norme per i contratti di lavoro terminati dopo il 2 aprile 2009 |
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per chi ha meno di 50 anni di età[1] |
per chi ha 50 anni e oltre |
durata di affiliazione all’assicurazione disoccupazione |
122 giorni o 610 ore (4 mesi) nel corso degli ultimi 28 mesi |
122 giorni o 610 ore (4 mesi) nel corso degli ultimi 36 mesi |
durata dei versamenti dell’indennità |
durata uguale alla durata di affiliazione |
durata uguale alla durata di affiliazione |
durata massima dei versamenti dell’indennità |
730 giorni (24 mesi) |
1095 giorni (36 mesi) |
PER SAPERNE DI PIU’ :
[1] L’età viene valutata alla fine del contratto di lavoro