Ultimo aggiornamento : 05/05/2023
L’ETA’ DEL CONIUGE SUPERSTITE
Per i decessi sopravvenuti fino al 31 dicembre 2008
Per richiedere una pensione di riversibilità c’era un requisito di età, che una riforma delle pensioni ai superstiti del 2004 progressivamente intendeva dapprima abbassare e in definitiva eliminare, come è il caso per esempio per l’Italia.
- Fino al 30 giugno 2005 la pensione di riversibilità spettava dunque alla vedova o al vedovo solo all’età di 55 anni,
- dal 1° luglio 2005 la si poteva richiedere all’età di 52 anni,
- dal 1° luglio 2007 e per i decessi sopravvenuti fino al 31.12.2008, si poteva richiedere la pensione di riversibilità all’età di 51 anni
- dal 1° gennaio 2009, secondo la riforma del 2004, si sarebbe dovuto poter richiedere la pensione di riversibilità all’età di 50 anni e dal 1° gennaio 2011, senza nessun requisito di età. Ma un provvedimento totalmente inatteso aveva bloccato questo processo di progressiva eliminazione dei requisiti di età per il coniuge superstite.
Per i decessi sopravvenuti dal 1° gennaio 2009 in poi
si è ritornati al requisito di età in vigore fino al 30 giugno 2005 e cioè : il coniuge superstite può richiedere una pensione di riversibilità solo se ha almeno 55 anni di età !
LA PENSIONE DI « VEDOVO O VEDOVA INVALIDI »
In ogni caso si potrà comunque sempre richiedere una pensione ai superstiti prima dei limiti di età previsti qualora il vedovo o la vedova siano riconosciuto invalidi, con gli stessi criteri medici richiesti per la pensione di invalidità.
In questo caso si ottiene la « pensione di vedovo invalido o vedova invalida » (« pension de veuf ou de veuve invalide ») e viene erogata dalle Casse competenti per le pensioni di invalidità.
NB. Per il Regime Generale dei lavoratori dipendenti queste Casse si chiamano « Caisses Primaires Assurance Maladie » C.P.A.M.
Non bisogna confondere queste Casse « CPAM » con le Casse Regionali dette ora CARSAT (ex – CRAM), competenti per tutte le pensioni di vecchiaia e le pensioni di riversibilità propriamente dette : non è raro infatti che alcuni Enti, come per esempio l’INPS italiano, effettuino talora il collegamento previsto dai Regolamenti Europei con una Cassa francese sbagliata, con innegabile ritardo pregiudizievole per i diritti dei lavoratori o degli aventi diritto…
NOTA SULL’ASSEGNO VEDOVILE (« ALLOCATION VEUVAGE »)
Esiste un « Assegno vedovile » per i coniugi superstiti, residenti in Francia, in un Paese dello Spazio Economico Europeo o Svizzera, i quali:
- non hanno ancora l’età richiesta per la pensione di riversibilità
- e non sono riconosciuti invalidi.
Lo scopo di questo « Assegno » è di consentire al coniuge superstite di far fronte alle difficoltà finanziarie collegate allo stato vedovile e di preparare eventualmente un inserimento nel mondo del lavoro.
Tale « Allocation veuvage » è concessa su domanda, che deve essere presentata entro due anni dal 1° giorno del mese del decesso, dopo di che non sarà più accettata.
Se viene presentata nei 12 mesi successivi al decesso avrà come decorrenza il 1° giorno del mese del decesso, altrimenti il 1° giorno del mese della domanda.
Questa « Allocation veuvage » è erogata per una durata di due anni.
Il lavoratore deceduto deve aver contribuito all’assicurazione vecchiaia almeno per una durata di 3 mesi nell’anno precedente il decesso, o a certe condizioni essere stato pensionato o invalido o disoccupato.
Il richiedente deve avere un’età inferiore a quella prevista per la pensione di riversibilità, non essersi risposato, né divorziato, né convivere al momento della domanda.
L’Assegno vedovile è inoltre sottoposto a condizioni reddituali : dal 1° gennaio 2022, i redditi del richiedente non devono superare
i 2 485,12 € al trimestre, cioè 828,37 € al mese.
Al 1° gennaio 2023, l’importo mensile dell’Assegno è
di € 662,70 ed è cumulabile, a certe condizioni e per una durata di
12 mesi, con un reddito da lavoro.
Questo Assegno viene erogato per un massimo di 2 anni e communque non spetta o cessa di spettare a chi ha raggiunto l’età prevista per la pensione di reversibilità o ai superstiti e cioè 55 anni.
L’IMPORTO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA’
La pensione di riversibilità è pari al 54 % dell’importo della pensione percepita, o che avrebbe percepito il coniuge deceduto.
REQUISITI REDDITUALI
La pensione di riversibilità francese a carico delle Casse di sicurezza sociale (CNAV, CARSAT, MSA…) non è un diritto assoluto.
E’ possibile contrarre nuovo matrimonio senza perdere il diritto a pensione di riversibilità.
Non vi sono più né il requisito di durata del matrimonio né le vecchie regole anti-cumulo tra pensione personale e pensione di riversibilità.
Rimane unicamente la condizione del requisito reddituale (decreto Ministeriale del 30 dicembre 2004) :
I redditi del coniuge superstite non devono superare i € 23 441,60 annui e cioè €1 953,46 mensili per una persona sola (importo in vigore dal 1° gennaio 2023).
Se il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio, o convive (concubinato o contratto francese PACS), vengono considerati tutti i redditi della coppia che non devono superare € 37 506,56 annui e cioè € 3 125,55 mensili.
Eccezione
TUTTI I REDDITI sono presi in conto ECCETTO:
- i redditi derivanti da beni mobili e immobili acquisiti col decesso del coniuge deceduto o a causa di questo decesso,
- i redditi provenienti da lavoro o sostitutivi del lavoro dell’assicurato deceduto.
Inoltre, benchè presi in conto, i redditi da lavoro del coniuge superstite saranno oggetto di una detrazione del 30% a partire dai 55 anni di età.
Controllo reddituale annuale
La pensione di riversibilità subirà un accertamento reddituale ogni anno fino a quando il coniuge superstite non avrà la sua pensione personale.
In caso di domanda respinta per motivi di reddito, la decisione non è definitiva. Se i redditi venissero a diminuire, si potrà presentare una nuova domanda di pensione di riversibilità.
PAGAMENTO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ
Come per la pensione di vecchiaia, il pagamento della pensione di riversibilità delle Casse di sicurezza sociale (CARSAT, CNAV, MSA…) è mensile e posticipato, cioè la pensione di gennaio viene pagata verso la metà di febbraio e via di seguito.
Se il o la titolare della pensione di riversibilità usufruisce anche di una pensione personale, il pagamento è unico e cumulato.
PER SAPERNE DI PIU’ : www.lassuranceretraite.fr
Il COM.IT.ES. ringrazia Graziano DEL TREPPO (Consulente INAS FRANCIA e Consigliere emerito EURES) e l’ INAS Francia, Patronato, rispettivamente autore e proprietario dei testi che ha utilizzato per scrivere queste pagine sulla Sicurezza Sociale.