Le pagine riguardanti la pensione di vecchiaia saranno presto aggiornate con i dati del 2023. Vi preghiamo di scusarci per la lentezza di tale aggiornamento.
4 PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHAIA
- Lo stipendio di riferimento
- Il tasso di calcolo
- La durata dell’assicurazione
- L’età al momento della domanda
Lo stipendio di riferimento : i 25 anni “migliori”
La pensione francese di basa sulla retribuzione (sistema retributivo).
Lo stipendio di riferimento è lo stipendio medio dei 25 anni « migliori », debitamente rivalutati, della carriera lavorativa.
Per questo calcolo si tiene conto solo dello stipendio sottoposto a contribuzione e che, dal 1° gennaio 2023, è la parte di stipendio da zero euro a 3.666 euro lordi mensili (il cosiddetto « plafond » di contribuzione della « Sécurité Sociale « ).
Per la pensione francese « di base » o principale, detta appunto della « Sécurité Sociale » non viene versato alcun contributo per la parte di stipendio superiore al « plafond ».
Il “tasso” o percentuale di calcolo
La pensione « piena », è pari al 50 % dello stipendio di riferimento.
In ogni caso la pensione “di base” o pensione principale, detta anche della “Sécurité Sociale” e cioè erogata dalle Casse CNAV, CARSAT o MSA, non potrà essere superiore a 50% del cosiddetto “plafond” in vigore al momento del pensionamento e cioè, per il 2023, a 1 833 euro.
Se si richiede una decorrenza anticipata rispetto all’età pensionabile corrispondente alla propria data di nascita e se non si risponde ai requisiti di durata della contribuzione, il tasso o la percentuale di calcolo sarà definitivamente ridotto.
La durata dell’assicurazione : quanti contributi sono necessari?
La durata della contribuzione necessaria per ottenere una pensione calcolata “pienamente” aveva cominciato ad essere progressivamente aumentata fin dal 1° gennaio 2009.
La pensione così calcolata (“au taux plein”, a tasso pieno) per i nati prima del 1° gennaio 1949 si basava su 160 trimestri, cioè 40 anni.
Progressivamente il numero dei trimestri necessari è stato aumentato in questo modo:
- nati nel 1949 161 trimestri (40 anni e 1 trimestre)
- nati nel 1950 162 trimestri (40 anni e mezzo)
- nati nel 1951 163 trimestri (40 anni e 3 trimestri)
- nati nel 1952 164 trimestri (41 anni)
- nati nel 1953 e 1954 165 trimestri (41 anni e 1 trimestre)
- nati nel 1955, 1956, 1957 166 trimestri (41 anni e mezzo)
- nati nel 1958, 1959, 1960 167 trimestri (41 anni e 3 trimestri)
- nati nel 1961, 1962, 1963 168 trimestri (42 anni)
- nati nel 1964, 1965, 1966 169 trimestri (42 anni e 1 trimestre)
- nati nel 1967, 1968, 1969 170 trimestri (42 anni e mezzo)
- nati nel 1970, 1971, 1972 171 trimestri (42 anni e 3 trimestri)
- nati nel 1973 e seguenti 172 trimestri (43 anni)
Per un periodo di assicurazione inferiore verrà concessa una pensione proporzionale alla durata, « pro-rata temporis ».
Un solo trimestre è sufficiente per maturare un diritto a pensione francese. Il minimo di contribuzione richiesto dalla Francia per ottenere un « pro-rata temporis » di pensione è di un solo trimestre, mentre per gli altri paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera è di un anno.
L’accredito di un trimestre da parte della Francia non dipende da un periodo effettivo di lavoro di 3 mesi ma dall’importo dello stipendio lordo percepito e dichiarato (voir page « L’assicurazione « invalidità -vecchiai-superstiti »).
L’età al momento della domanda
L’età pensionabile costituisce il punto principale della normativa francese : l’età pensionabile è stata ritardata progressivamente per tutti coloro che sono nati dal 1° luglio 1951 in poi.
Vi sono due tipi di “età pensionabile”:
- l’età “legale” alla quale si può pretendere una pensione calcolata senza nessuna penalità a condizione di avere tutta la contribuzione necessaria,
- l’età « del tasso pieno » quando, pur non avendo la contribuzione necessaria, si applica comunque il “tasso pieno” (50% dello stipendio medio) senza riduzione. Il montante della pensione è allora calcolato al prorata della durata della cariera.
L’età pensionabile « legale » passa da 60 a 62 anni per uomini e donne
Requisiti per poter beneficiare della pensione « legale » :
- avere i trimestri di contribuzione necessari secondo l’età (vedi tabella precedente) : per raggiungere il totale dei trimestri necessari sono validi tutti i periodi di lavoro effettuati sia nel settore privato che nel settore pubblico e, in virtù dei Regolamenti Europei, anche i periodi di contribuzione italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.
Oppure
- essere riconosciuto/a « inapte au travail » (inabile) per motivi di salute con incapacità di lavoro riconosciuta di al meno il 50%.
IL PASSAGGIO DA 60 A 62 ANNI |
||
data di nascita |
aumento dell’età |
nuova età pensionabile |
nati fino al 30 giugno 1951 |
nessun aumento |
rimane l’età di 60 anni |
tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951 |
4 mesi |
60 anni e 4 mesi |
1952 |
9 mesi |
60 anni e 9 mesi |
1953 |
1 anno e 2 mesi |
61 anni e 2 mesi |
1954 |
1 anno e 7 mesi |
61 anni e 7 mesi |
1955 |
2 anni |
62 anni |
1956 e anni seguenti |
2 anni |
62 anni |
Se nessuna di queste condizione si verifica, si può ugualmente chiedere la pensione prima dei 67 anni (o anche prima per chi è nato tra il 1951 e il 1955), ma essa sarà definitivamente ridotta.
Calcolo della riduzione : il tasso pieno del 50% dello stipendio medio sarà ridotto dell’1,25 % di stipendio per ogni trimestre mancante
- al raggiungimento del totale dei trimestri necessari
oppure
- al raggiungimento dell’età di 67 anni (o all’età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955 (vedi tabella precedente).
Verrà adottata la soluzione più favorevole per il pensionato.
La regola generale per un « tasso pieno » passa da 65 a 67 anni per uomini e donne, anche per chi non ha i trimestri necessari
L’età pensionabile costituisce senza dubbio il punto principale della nuova legge: la riforma ritarda progressivamente l’età pensionabile per tutti coloro che sono nati dal 1° luglio 1951 in poi.
Fino al 30 giugno 2011
Coloro che sono nati prima del 1° luglio 1951, in ogni caso, anche se non avevano i trimestri necessari, ottenevano la pensione calcolata « pienamente », o a “tasso pieno” (« au taux plein ») e cioè 50% dello stipendio di riferimento, all’età di 65 anni.
Dal 1° luglio 2011 in poi tale età pensionabile passa progressivamente da 65 a 67 anni secondo lo schema seguente.
Lo schema concerne in particolare coloro che sono nati negli anni dal 1951 al 1955.
Per chi è nato dopo il 1955 l’età pensionabile sarà dunque 67 anni per tutti.
IL PASSAGGIO DA 65 A 67 ANNI |
||
data di nascita |
aumento dell’età |
nuova età pensionabile |
nati fino al 30 giugno 1951 |
nessun aumento |
rimane l’età di 65 anni |
tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951 |
4 mesi |
65 anni e 4 mesi |
1952 |
9 mesi |
65 anni e 9 mesi |
1953 |
1 anno e 2 mesi |
66 anni e 2 mesi |
1954 |
1 anno e 7 mesi |
66 anni e 7 mesi |
1955 e anni seguenti |
2 anni |
67 anni |
Le pagine riguardanti la pensione di vecchiaia saranno presto aggiornate con i dati del 2023. Vi preghiamo di scusarci per la lentezza di tale aggiornamento.
4 PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHAIA
- Lo stipendio di riferimento
- Il tasso di calcolo
- La durata dell’assicurazione
- L’età al momento della domanda
Lo stipendio di riferimento : i 25 anni “migliori”
La pensione francese di basa sulla retribuzione (sistema retributivo).
Lo stipendio di riferimento è lo stipendio medio dei 25 anni « migliori », debitamente rivalutati, della carriera lavorativa.
Per questo calcolo si tiene conto solo dello stipendio sottoposto a contribuzione e che, dal 1° gennaio 2023, è la parte di stipendio da zero euro a 3.666 euro lordi mensili (il cosiddetto « plafond » di contribuzione della « Sécurité Sociale « ).
Per la pensione francese « di base » o principale, detta appunto della « Sécurité Sociale » non viene versato alcun contributo per la parte di stipendio superiore al « plafond ».
Il “tasso” o percentuale di calcolo
La pensione « piena », è pari al 50 % dello stipendio di riferimento.
In ogni caso la pensione “di base” o pensione principale, detta anche della “Sécurité Sociale” e cioè erogata dalle Casse CNAV, CARSAT o MSA, non potrà essere superiore a 50% del cosiddetto “plafond” in vigore al momento del pensionamento e cioè, per il 2023, a 1 833 euro.
Se si richiede una decorrenza anticipata rispetto all’età pensionabile corrispondente alla propria data di nascita e se non si risponde ai requisiti di durata della contribuzione, il tasso o la percentuale di calcolo sarà definitivamente ridotto.
La durata dell’assicurazione : quanti contributi sono necessari?
La durata della contribuzione necessaria per ottenere una pensione calcolata “pienamente” aveva cominciato ad essere progressivamente aumentata fin dal 1° gennaio 2009.
La pensione così calcolata (“au taux plein”, a tasso pieno) per i nati prima del 1° gennaio 1949 si basava su 160 trimestri, cioè 40 anni.
Progressivamente il numero dei trimestri necessari è stato aumentato in questo modo:
- nati nel 1949 161 trimestri (40 anni e 1 trimestre)
- nati nel 1950 162 trimestri (40 anni e mezzo)
- nati nel 1951 163 trimestri (40 anni e 3 trimestri)
- nati nel 1952 164 trimestri (41 anni)
- nati nel 1953 e 1954 165 trimestri (41 anni e 1 trimestre)
- nati nel 1955, 1956, 1957 166 trimestri (41 anni e mezzo)
- nati nel 1958, 1959, 1960 167 trimestri (41 anni e 3 trimestri)
- nati nel 1961, 1962, 1963 168 trimestri (42 anni)
Per chi è nato nel 1957 e anni seguenti il numero di trimestri sarà precisato con Decreto nel corso dell’anno di compimento dei 56 anni di età (e quindi per i nati nel 1960, nel corso del 20216).
Per un periodo di assicurazione inferiore verrà concessa una pensione proporzionale alla durata, « pro-rata temporis ».
Un solo trimestre è sufficiente per maturare un diritto a pensione francese. Il minimo di contribuzione richiesto dalla Francia per ottenere un « pro-rata temporis » di pensione è di un solo trimestre, mentre per gli altri paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera è di un anno.
L’accredito di un trimestre da parte della Francia non dipende da un periodo effettivo di lavoro di 3 mesi ma dall’importo dello stipendio lordo percepito e dichiarato (voir page « L’assicurazione « invalidità -vecchiai-superstiti »).
L’età al momento della domanda
L’età pensionabile « legale » passa da 60 a 62 anni per uomini e donne
Requisiti per poter beneficiare della pensione « legale » :
- avere i trimestri di contribuzione necessari secondo l’età (vedi tabella precedente) : per raggiungere il totale dei trimestri necessari sono validi tutti i periodi di lavoro effettuati sia nel settore privato che nel settore pubblico e , in virtù dei Regolamenti Europei, anche i periodi di contribuzione italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.
Oppure
- essere riconosciuto/a « inapte au travail » (inabile) per motivi di salute con incapacità di lavoro riconosciuta di al meno il 50%.
IL PASSAGGIO DA 60 A 62 ANNI |
||
data di nascita |
aumento dell’età |
nuova età pensionabile |
nati fino al 30 giugno 1951 |
nessun aumento |
rimane l’età di 60 anni |
tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951 |
4 mesi |
60 anni e 4 mesi |
1952 |
9 mesi |
60 anni e 9 mesi |
1953 |
1 anno e 2 mesi |
61 anni e 2 mesi |
1954 |
1 anno e 7 mesi |
61 anni e 7 mesi |
1955 |
2 anni |
62 anni |
1956 e anni seguenti |
2 anni |
62 anni |
Se nessuna di queste condizione si verifica, si può ugualmente chiedere la pensione prima dei 67 anni (o anche prima per chi è nato tra il 1951 e il 1955), ma essa sarà definitivamente ridotta.
Calcolo della riduzione : il tasso pieno del 50% dello stipendio medio sarà ridotto dell’1,25 % di stipendio per ogni trimestre mancante
- al raggiungimento del totale dei trimestri necessari
oppure
- al raggiungimento dell’età di 67 anni (o all’età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955 (vedi tabella precedente).
Verrà adottata la soluzione più favorevole per il pensionato.
La regola generale per un « tasso pieno » passa da 65 a 67 anni per uomini e donne, anche per chi non ha i trimestri necessari
L’età pensionabile costituisce senza dubbio il punto principale della nuova legge: la riforma ritarda progressivamente l’età pensionabile per tutti coloro che sono nati dal 1° luglio 1951 in poi.
Fino al 30 giugno 2011
Coloro che sono nati prima del 1° luglio 1951, in ogni caso, anche se non avevano i trimestri necessari, ottenevano la pensione calcolata « pienamente », o a “tasso pieno” (« au taux plein ») e cioè 50% dello stipendio di riferimento, all’età di 65 anni.
Dal 1° luglio 2011 in poi tale età pensionabile passa progressivamente da 65 a 67 anni secondo lo schema seguente.
Lo schema concerne in particolare coloro che sono nati negli anni dal 1951 al 1955.
Per chi è nato dopo il 1955 l’età pensionabile sarà dunque 67 anni per tutti.
IL PASSAGGIO DA 65 A 67 ANNI |
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data di nascita |
aumento dell’età |
nuova età pensionabile |
nati fino al 30 giugno 1951 |
nessun aumento |
rimane l’età di 65 anni |
tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951 |
4 mesi |
65 anni e 4 mesi |
1952 |
9 mesi |
65 anni e 9 mesi |
1953 |
1 anno e 2 mesi |
66 anni e 2 mesi |
1954 |
1 anno e 7 mesi |
66 anni e 7 mesi |
1955 e anni seguenti |
2 anni |
67 anni |