Le pagine riguardanti la pensione di vecchiaia saranno presto aggiornate con i dati del 2023. Vi preghiamo di scusarci per la lentezza di tale aggiornamento.
LE DONNE LAVORATRICI
La maggiorazione di trimestri per i figli allevati, che dava diritto, fino al 1° aprile 2010, ad un accredito di 8 trimestri (= 2 anni) per ogni figlio allevato (anche adottato) per un periodo di almeno 9 anni prima del 16° compleanno, è così modificata:
- una maggiorazione di 4 trimestri viene attribuita in ogni caso alle donne lavoratrici per compensare l’incidenza della maternità o dell’adozione sulla vita lavorativa,
- una maggiorazione “di educazione” di 4 trimestri al padre o alla madre per i primi 4 anni di vita del figlio.
Per beneficiare dei trimestri per l’edicazione è necessario :
– non essere privati dell’autorità parentale,
– aver risieduto con il figlio durante tutti o parte dei 4 anni che hanno seguito la nascita o l’adozione : sarà accreditato 1 trimestre per ogni mese di residenza comune,
– ambedue i genitori devono giustificare almeno 8 trimestri (=2 anni) di affiliazione ad un regime di sicurezza sociale obbligatorio di un Paese Europeo (UE, SEE e Svizzera). Questo requisito non è richiesto se il genitore ha allevato da solo il figlio durante tutto o parte del periodo dei 4 anni.
Si può ritenere, e l’esperienza lo conferma, che gli 4+4 trimestri per ogni figlio saranno comunque attribuiti nella maggior parte dei casi alla madre, pur con le condizioni e la complicazione amministrativa e burocratica per la verifica di cui sopra.
Tale beneficio spetta anche se i figli sono nati fuori di Francia.
NOTA : una lavoratrice beneficierà di questo accredito e potrà aver diritto ad una seppur modesta pensione francese
– anche residente in Italia,
– anche se non avesse avuto nessun trimestre accreditato a causa dell’esiguità del salario percepito,
– ma che abbia realmente lavorato e che sia stata evidentemente dichiarata.
E’ quindi quanto mai importante che nelle domande presentate all’INPS per la Francia vengano ben citati tutti i figli allevati, anche se non più conviventi con i genitori o se deceduti.
E’ bene ricordare che nell’ultima riforma francese (riforma “Hollande”), per la nuova pensione anticipata a 60 anni questa contribuzione, da considerare come figurativa, non sarà presa in considerazione.
I GENITORI DI 3 (O PIU’) FIGLI
Tutti i pensionati, uomini e donne, che abbiano avuto almeno 3 figli, hanno diritto ad una maggiorazione del 10 % dell’importo della pensione. Anche qui è indispensabile segnalare e documentare al momento della domanda tutti i figli “avuti”, anche se non sono stati “allevati” secondo il criterio del paragrafo precedente.
LAVORI USURANTI
La legge non parla dei lavori usuranti (“pénibles”, penosi), però ha previsto che i lavoratori che giustifichino di un’incapacità permanente di almeno il 20% dovuto ad una malattia professionale o un infortunio sul lavoro, oppure di un’incapacità del 10% per chi è stato esposto a un rischio professionale (su parere di una Commissione apposita), possano partire in pensione a 60 anni. Questo aspetto della nuova legge non è ancora molto preciso e sarà verosimilmente oggetto di ulteriori precisazioni.
NON C’E’ RETTROATTIVITA’
Per le domande presentate dopo l’età pensionabile: la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Ma un abbuono sotto forma di accredito di trimestri figurativi viene concesso a chi presenta la domanda dopo l’età pensionabile di 67 o 62 anni[1].
LAVORARE DOPO I 62 ANNI
Un « bonus » (“surcote”) è previsto anche per chi, pur raggiungendo i requisiti contributivi per la pensione « a tasso pieno », continua a lavorare dopo i 62 anni[2].
Dal 1° gennaio 2009 questo « bonus » consiste in un aumento della pensione dell’1,25% per ogni trimestre (cioè 5% per un anno) di contribuzione supplementare.
UNA CERTA « INTEGRAZIONE AL MINIMO »
Un integrazione al minimo, proporzionale alla contribuzione, è prevista per le pensioni di vecchiaia particolarmente modeste, calcolate a « tasso pieno » (= 50% dello stipendio) :
- in ogni caso a 67 anni[3].
- anche prima in caso di « inaptitude » per motivi di salute (incapacità di lavoro riconosciuta di almeno il 50%)
- oppure se si hanno tutti i trimestri necessari.
A CHI PRESENTARE LE DOMANDE ?
Le domande di pensione francese per chi risiede in un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera vanno presentate all’ente competente del Paese di residenza, a mente dei Regolamenti Europei 883/2004 e 987/2009.
SCADENZA DEI PAGAMENTI
I pagamenti delle pensioni francesi della « Sicurezza Sociale » (casse pensionistiche CNAV, CARSAT, MSA…) sono mensili e vengono effettuati posticipatamente, verso il 9 del mese seguente.
RISCATTO DI TRIMESTRI
Si possono riscattare trimestri, fino ad un massimo di 12 (cioè 3 anni), per periodi di studi o per gli anni di contribuzione che risultassero incompleti.
CUMULO TRA PENSIONE E LAVORO
E’ possibile riprendere a lavorare in Francia dopo il pensionamento, previa cessazione dall’attività di lavoro dipendente sottoposto al “regime generale” francese e con un nuovo contratto.
Dal 1° gennaio 2009 si può riprendere a lavorare immediatemente anche presso l’ultimo datore di lavoro, e senza nessun limite di cumulo “pensione-stipendio”, sempre previa cessazione del contratto precedente e con un nuovo contratto di lavoro, a condizione però di aver richiesto ed ottenuto tutte le pensioni a cui si ha diritto con il numero di trimestri necessario per il calcolo “a tasso pieno”.
Se non si ottengono tali pensioni calcolate “a tasso pieno”, si può riprendere a lavorare come lavoratore dipendente anche presso l’ultimo datore di lavoro, ma solo dopo almeno 6 mesi di interruzione. In tal caso il cumulo tra pensione e stipendio non deve superare l’importo dell’ultimo stipendio.
NB. Non vi è nessun tipo di impedimento comunque per un lavoro autonomo, nè se si continua a lavorare, anche come dipendente e senza cessazione dell’attività lavorativa, in un altro Paese.
PENSIONE COMPLEMENTARE PER TUTTI
Tutti hanno diritto anche alla pensione complementare, che però è erogata da Casse di natura privata, seppur gestite pariteticamente e nell’ambito di un regime legale (vedi la pagina « Le pensioni complementari« ) .